Posso restare forfettario se mi trasferisco all’estero?
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Già ti immagini con un mojito accanto al pc, su qualche spiaggia esotica, a fare il nomade digitale o semplicemente qualche mese di remote working, vero? Poi scopri che tra il dire e il mare c’è in mezzo la gestione burocratica della tua attività, comunque sempre da fare.
E quindi, come fare a mantenere il regime forfettario se si vuole trascorrere un periodo all’estero?
I casi sono differenti e ognuno con le proprie risposte: c’è chi desidera aprire partita iva in regime forfettario dall’estero, chi ce l’ha già e vorrebbe partire e chi, ancora, vorrebbe aprirla e partire. Ovviamente la metrica costante è il tempo: di quale finestra temporale si parla?
La costante che accompagna le risposte è sempre una: la residenza e, di conseguenza, la residenza fiscale. Potremmo rispondere semplicemente e dire che finché la residenza è in Italia, si risponde al fisco italiano, ma questa risposta nasconde degli angoli bui che potrebbero trarre in inganno i professionisti con la valigia in mano.
Vediamo di analizzare tutti i casi o, se non altro, quelli più frequenti.
Che cos’è la residenza fiscale?
Nel caso di un lavoratore autonomo o una ditta individuale, si intende la “nazionalità” della propria attività, che al contrario di quella anagrafica può essere modificata e, in funzione di quale sia, determina l’imposizione delle tasse.
Esempio: un lavoratore autonomo nato e cresciuto in Italia, che avvia la propria attività entro i confini, avrà la residenza fiscale italiana. Altro esempio: un altro lavoratore autonomo italiano che è iscritto all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), avrà la residenza fiscale nel paese in cui ha spostato la propria residenza anagrafica.
In generale, possiamo dire che la residenza fiscale è il luogo in cui persone fisiche e le persone giuridiche sono ritenute responsabili fiscalmente.
Se ti sembra complesso, sappi che ancora non abbiamo introdotto il concetto di domicilio fiscale, quindi tieniti forte!
Il domicilio fiscale è il luogo specifico dove viene svolta l’attività lavorativa e dove, nel caso, può arrivare un controllo fiscale o comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Questo indirizzo si segnala durante l’apertura della partita iva o, in generale, dell’attività e può essere modificata senza procedure particolarmente complesse.
La residenza fiscale, invece, prevede un iter burocratico specifico e risulta molto delicato in quanto il rischio è quello di inciampare nella “doppia tassazione”, specialmente se ci si trasferisce con la propria attività in un paese fuori dallo Spazio Economico Europeo (SEE), ossia l’area europea priva di frontiere e in cui è facilitato il passaggio di dati e informazioni.
Come si modifica la residenza fiscale?
Esistono tre requisiti da rispettare per richiedere la modifica della residenza fiscale:
- avere una dimora abituale diversa da quella italiana e, nel caso di controlli, poterlo dimostrare;
- cancellare la registrazione all’Anagrafe italiana;
- iscriversi all’AIRE.
Importante è specificare che per iscriversi all’AIRE è necessario che la nuova dimora sia tale da almeno 183 giorni, 184 in caso di anno bisestile.
Infine, è necessario comunicare la volontà di spostare la residenza fiscale all’estero all’Agenzia delle Entrate, che provvederà ad effettuare i dovuti controlli assieme alle autorità del Paese individuato dalla persona fisica o giuridica per il trasferimento.
Quindi, come e quando varia il regime fiscale quando si intende trasferirsi all’estero?
La regola generale vuole che nel caso di modifica della residenza fiscale, si perderà il regime forfettario vigente in Italia e si passerà a uno dei regimi fiscali possibili nel nuovo paese di residenza e si smetterà di versare le tasse in Italia.
Tuttavia esistono dei casi eccezionali: spostare la residenza in uno stato membro dell’unione Europea o uno stato aderente allo Spazio Economico Europeo (SEE), non preclude la permanenza nel regime forfettario, a patto che almeno il 75% del reddito complessivo sia prodotto in Italia.
Gli stati dell’UE e del SEE assicurano tra loro un adeguato scambio di informazioni e di dati, così da rendere efficiente il controllo sulla produzione del reddito.
Nel caso in cui si decidesse di tornare nel Bel Paese, non sarà più possibile attivare nuovamente il regime forfettario in quanto uno dei parametri per poter ottenere le agevolazioni è quello di non averne usufruito precedentemente.
Cosa succede quando ci si sposta all’estero, senza modificare residenza o residenza fiscale?
Quando il professionista forfettario, invece, non intende modificare la propria residenza fiscale, è necessario capire in quali dei casi rientra:
- dimora all’estero e lavora con clienti in Italia;
- dimora all’estero, mantiene l’attività lavorativa in Italia e ottiene commissioni nel nuovo paese di residenza;
- dimora all’estero e lavora solamente con clienti nel nuovo Paese di residenza.
In sostanza la variabile da considerare continua ad essere la provenienza del fatturato, così da definire la nazionalità dell’imposizione fiscale relativamente agli interessi lavorativi. A partire da questo punto, è possibile comprendere quando il regime fiscale agevolato può essere mantenuto, essendo dipendente dalla residenza fiscale.
Il regime forfettario può essere garantito solo se il trasferimento all’estero porta il professionista a vivere in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente alla SEE. Anche in questo caso, la condizione (che si rifà ai tre casi appena visti nell’ultimo elenco puntato) è che il 75% del reddito sia complessivamente prodotto in Italia.
Sono quindi da considerarsi validi al fine del mantenimento del regime forfettario solamente i primi due casi, considerando che nel secondo caso il 75% del fatturato deve essere prodotto in Italia. In ogni caso, risiedere all’estero senza spostare la residenza “anagrafica” è lecito entro i 12 mesi, periodo oltre il quale potrebbero esserci conseguenze legali.

Regime forfettario vivendo all’estero: conclusioni
Tirando le somme, possiamo dire che è possibile mantenere il regime forfettario vivendo all’estero, ma rispettando tre semplici regole:
- risiedere in Paesi dell’UE o dello SEE;
- non spostare la residenza né la residenza fiscale, per un massimo di 12 mesi;
- avere un fatturato derivante da aziende o clienti non italiani pari massimo al 25% del totale annuo.
NB: abbiamo citato precedentemente la questione legata alla doppia imposizione fiscale, è molto importante in questo caso informarsi sulle regole vigenti e concordate tramite singoli trattati internazionali. Non accertarsi su queste dinamiche fiscali potrebbe portare il contribuente a dover versare le tasse sia nello stato di residenza sia in quello della residenza fiscale sulle stesse fatture.
Clicca qui per scoprire con quali stati esistono trattati sulla gestione della doppia tassazione.
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